Come comunicato il 9 maggio, i partner delle convenzioni nazionali sulla qualità ai sensi dell’art. 58a LAMal hanno deciso d’intesa con la CDS di estendere la collaborazione con l’ANQ. Ciò permette alle associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, come pure ai Cantoni, di soddisfare le nuove prescrizioni (art. 58a LAMal, risp. art. 58d OAMal) nel quadro delle strutture esistenti dell’ANQ. Il finanziamento dei compiti supplementari è disciplinato in un nuovo annesso alla convenzione nazionale sulla qualità ANQ del 9 marzo 2011, annesso che ora è stato sottoscritto. Maggiori informazioni sui nuovi compiti ricadenti sull’ANQ seguiranno dopo l’approvazione della convenzione sulla qualità ai sensi dell’art. 58a LAMal per ospedali e cliniche, sottoposta a inizio maggio al Consiglio federale (vedi comunicato stampa).